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ATTIVITA’ ESTESE AGLI ANIMALI PER LA PROTEZIONE CIVILE

Molto interessante il comunicato congiunto di Animalisti Italiani – EnpaLAV – Leidaa – LNDC Animal Protection – OIPA  che ci arriva tramite  Silvia Premoli – VEGANOK Animal Press .

Un importante traguardo. 

"IN CASO DI CALAMITÀ NATURALE L’ATTIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE SI DOVRA’ ESTENDERE AL SOCCORSO E ALL’ASSISTENZA DEGLI ANIMALI. ORA CI DOVRANNO ESSERE PROCEDURE CONDIVISE ED EFFICACI. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO, SUCCESSO DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE
 

La protezione civile ha da oggi per Legge tra le sue finalità e tra le attività da svolgere l’azione di soccorso e l’assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, come le popolazioni umane.  Il risultato, con il Decreto Legislativo n. 224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Codice della protezione civile”   (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-22&atto.codiceRedazionale=18G00011&elenco30giorni=false) è stato ottenuto grazie alla mobilitazione nell’ultimo anno delle associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa.

“Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali – dichiarano le associazioni animaliste – così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre più le stesse popolazioni richiedono”.  Le associazioni di volontariato animalista sono già le prime a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto per le vittime animali isolate, affamate, seppellite, smarrite, dalle quali sono spesso costrette a separarsi le stesse popolazioni, vuoi per l’inospitalità di alcune strutture d’emergenza, vuoi per l’impossibilità di nuovi ricoveri. E nei momenti nei quali si perde tutto, il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come riconosciuto da tutti, è incalcolabile. La loro perdita smarrisce e annienta quel poco che resta. Anche per questo gli animali familiari sono insostituibili per la ricostruzione morale e materiale della comunità.

Ora la prospettiva è finalmente diversa e le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa avvertono: "Con questo Decreto Legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del primo passo. Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della protezione Civile e con le Regioni per far si che questa Legge diventi realtà e non rimanga solo sulla carta. Vanno previste delle procedure operative specifiche, condivise coi vari soggetti, per far si che gli interventi siano codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari o funzionari. Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo.

Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e quindi siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante mission: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge”.

LE INTEGRAZIONI NORMATIVE  Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)  1. Il Servizio nazionale della protezione civile,  di  seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema  che esercita la funzione di  protezione  civile  costituita  dall'insieme delle  competenze  e  delle  attività  volte  a  tutelare  la  vita, l'integrità  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti,  gli  animali  e l'ambiente dai danni o dal pericolo  di  danni  derivanti  da  eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.  Articolo 2 (Attività di protezione civile)  6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  dagli   eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto,  anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso  a  procedure  semplificate,  e  la  relativa  attività  di informazione alla popolazione. "

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