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REFERENDUM ORA CONTRO LA CACCIA – LA RACCOLTA FIRME

A quasi due mesi di distanza dall’intervista fatta all’Avv. Laura Melis, legale di ORA – Rispetto per tutti gli animali che ha strutturato e depositato i quesiti referendari a nome del movimento politico, arriva la decisione definitiva.

ORA – Diritti per tutti gli animali non darà seguito alla prima richiesta depositata in Corte di Cassazione che chiedeva l’abrogazione in toto della legge n. 157 sulle norme per la protezione della selvatica omoterma e per il prelievo venatorio.

L’intenzione è di partire, appena la situazione COVID 19 lo permette, con la raccolta firme per la seconda richiesta di referendum abrogativo presentato il 20/02/2021 che prevede l’abrogazione solo di alcune parti della 157 e l’annullamento dell’articolo 842 del codice civile.

Nota: L’Art. 842 Codice Civile prevede che: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [841], nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Pur essendo già pronti gli altri 3 quesiti referendari in materia animalista ed ambientale, gli stessi non verranno depositati, restando dunque “congelati” fino a data da destinarsi.

Di tutto ciò ne abbiamo parlato con Giancarlo De Salvo, presidente storico del movimento politico ORA – Rispetto per tutti gli animali, che ha anche chiamato a raccolta tutti coloro che sono disponibili a dare una mano nel diffondere l’iniziativa e raccogliere le firme.

L’intervista integrale a Giancarlo De Salvo

La richiesta di modifica 157 presentata

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (21A01154) (GU Serie Generale n.43 del 20-02-2021) Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 febbraio 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all’art. 75 della Costituzione:

«Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 46 del 25 febbraio 1992, nelle seguenti parti:

Art. 1, «Fauna selvatica», comma 2: integralmente, e comma 7: limitatamente a «venatorio»;

Art. 2, «Oggetto della tutela», comma 2: limitatamente a «Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole» e «all’eradicazione o comunque» e «o eradicazione»;

Art. 4, «Cattura temporanea e inanellamento», comma 3: limitatamente a «e per la cessione ai fini di richiamo»; comma 4: integralmente, e comma 5: limitatamente a «abbatte, cattura, o»;

Art. 5, «Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi»: integralmente;

Art. 6, «Tassidermia», comma 2: limitatamente a «o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione» e comma 3: limitatamente a: «o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio»;

Art. 8, «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale», limitatamente a: «Venatorio», comma 1: limitatamente a «venatorio», «da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta» e «da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia»; comma 2: limitatamente a «venatorio»; comma 4: limitatamente a «venatorio»;

Art. 9, «Funzioni amministrative», comma 1: limitatamente a «venatoria» e «caccia e di»; comma 2: integralmente;

Art. 10, «Piani faunistici-venatori», in Rubrica limitatamente a «venatori»; comma 1: limitatamente a «venatorio» e «e la regolamentazione del prelievo venatorio»; comma 3: limitatamente a «In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attivita’ venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni»; comma 4: integralmente; comma 5: integralmente; comma 6: integralmente; comma 7: limitatamente a «venatori» e «venatorio»; comma 8: limitatamente a «venatori» e «vietato l’esercizio dell’attivita’ venatoria» e «appartenenti a specie cacciabili» e «le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo’ essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati» (punto e) e «l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi» (punto h); comma 10: limitatamente a «venatoria»; comma 11: limitatamente a «venatoria»; comma 12: limitatamente a «venatorio» e «venatorie»; comma 17: integralmente; Art. 11, «Zona faunistica delle Alpi», comma 2: limitatamente a «e disciplinare l’attivita’ venatoria»;

Art. 12, «Esercizio dell’attivita’ venatoria»: integralmente;

Art. 13, «Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria»: integralmente;

Art. 14, «Gestione programmata della caccia»: integralmente;

Art. 15, «Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia»: integralmente;

Art. 16, «Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie», in Rubrica «venatorie»; comma 1: limitatamente a «venatorie» e «In tali aziende la caccia e’ consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento» e «venatorie» (lett. a); «Venatorie» e «nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento» (lett. b); comma 2: limitatamente a «venatorie»; comma 3: limitatamente a «venatorie»; comma 4: integralmente;

Art. 17, «Allevamenti», comma 2 e comma 4: integralmente; Art. 18, «Specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria», integralmente;

Art. 19, «Controllo della fauna selvatica», comma 1: integralmente; comma 2: «anche nelle zone vietate alla caccia», «di norma» e «Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi’ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche’ muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonche’ delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio»; comma 3: integralmente;

Art. 21 «Divieti», comma 1, limitatamente a «nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita’ sportive»; «lett. b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), u), ff)»: integralmente; lettera ee), limitatamente a «ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita’ previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»; comma 2, limitatamente a «decorso inutilmente tale termine» e «a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse»; comma 3, limitatamente a «interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;

Art. 22 «Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio», integralmente;

Art. 23 «Tasse di concessione regionale», comma 1, limitatamente a «per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’art. 22»; comma 2, limitatamente a «Essa non e’ dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti l’attivita’ venatoria esclusivamente all’estero»; comma 3, integralmente; comma 4, limitatamente a «anche»; comma 5, limitatamente a «Gli appostamenti fissi» e «venatorie»;

Art. 24, «Fondo presso il Ministero del tesoro», comma 2, lettera a), limitatamente a «venatorio»; comma 2, lettera b), limitatamente a «della caccia e»; comma 2 lettera c) integralmente; comma 4, integralmente;

Art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attivita’ venatoria», Rubrica, limitatamente a «e dall’attivita’ venatoria»; comma 1, limitatamente a «e dall’attivita’ venatoria»; comma 2, limitatamente a «e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;

Art. 27, «Vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria»; comma 1, lettera a), limitatamente a «da caccia di cui all’art. 13 nonche’», comma 1 lettera b), limitatamente a «venatorie» e «venatorio»; comma 4, limitatamente a «venatorie», comma 5, limitatamente a «nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni» e «durante l’esercizio delle loro funzioni»; comma 6, limitatamente a «sull’esercizio venatorio», comma 7, limitatamente a «venatorie», comma 9, limitatamente a «venatoria»;

Art. 28, «Poteri e compiti degli addetti della vigilanza venatoria», Rubrica, limitatamente a «venatoria; comma 1, integralmente; comma 2, limitatamente a «con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati»; comma 3, limitatamente a «alla disciplina dell’attivita’ venatoria», comma 6, limitatamente a «venatori»; Art. 29, «Agenti dipendenti degli enti locali», comma 1, limitatamente a «venatoria»;

Art. 30, «Sanzioni penali», comma 1, lettera a), limitatamente a «per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’art. 18»; comma 1, lettera d), limitatamente a «nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita’ sportive», comma 1, lettera f), h), i) integralmente;

Art. 31, «Sanzioni amministrative», comma 1, lettera a), limitatamente a «in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell’art. 12, comma 5»; comma 1, lettera b), c), d), e), f), g), h), i), m), integralmente; comma 3, integralmente; comma 5, limitatamente a «per la disciplina delle armi e»; comma 5, integralmente;

Art. 32 «Sospensione, revoca e divieto di rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura e sospensione dell’esercizio», integralmente;

Art. 34 «Associazioni venatorie», integralmente;

Art. 35 «Relazione sullo stato di attuazione della legge», comma 1, limitatamente a «venatoria 1994-1995»;

Art. 36 «Disposizioni transitorie», comma 1, limitatamente a «venatorie» e «ai sensi dell’art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968»; comma 2, limitatamente a «venatorie»; comma 3 e 4, integralmente; comma 5, limitatamente a «secondo modalita’ che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995»;

Art. 37 «Disposizioni finali», comma 2, integralmente; comma 3, limitatamente a «e delle leggi regionali in materia di caccia», nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni?».

Milano, 21/04/2021 – GC

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